Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “FIAB SIENA – AMICI DELLA BICICLETTA F.Bacconi APS”

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

É costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), una associazione avente la seguente denominazione: “FIAB SIENA – AMICI DELLA BICICLETTA F.Bacconi APS”, da qui in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di Siena, e con durata illimitata. Il cambiamento della sede sociale all’interno del Comune non comporta la modifica statutaria

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati  :

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare L’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

1) promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico;

2) proporre alle Autorità competenti la realizzazione di strutture e l’adozione di provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l’uso della bicicletta;

3) proporre l’adozione di provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; criticare i danni ambientali e sociali causati dall’uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere un’azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;

4) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un’azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;

5) promuovere l’uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l’organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;

6) elaborare, autonomamente o in collaborazione o in convenzione con enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture;

7) organizzare convegni, mostre, cicli di film, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant’altro sia utile per favorire l’approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’associazione;

8) editare e pubblicare una propria rivista o altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell’associazione;

9) rifacendosi ai principi generali, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell’ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli;

10) attuare per i propri Soci, e per quelli di associazioni aderenti a FIAB, servizi, acquisto di materiali, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all’uso abituale o escursionistico della bicicletta;

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche personali, non attua discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, la cui individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio Direttivo.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Rapporti Associativi)

L’Associazione aderisce alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) e, tramite questa, all’European Cyclists’ Federation (ECF).

L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale.

ART. 4

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere i seguenti dati:

–   nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché    recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

–   la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La consegna o l’invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell’associazione e il Consiglio direttivo provvederà all’annotazioni nel libro dei soci.

Nel caso di mancato accoglimento della domanda, il Consiglio direttivo dovrà comunicare per via telematica, entro 60 giorni, all’interessato le motivazioni chiedendo le sue controdeduzioni entro i 15 giorni successivi. Il Consiglio direttivo delibererà  l’accoglimento o il rigetto della domanda con motivazioni e provvederà a comunicarla all’interessato.

Qualora, all’esito del procedimento di cui al comma precedente, la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulla domanda non accolta a voto segreto in occasione della prima convocazione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 56. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente l’importo delle quote di adesione per l’anno sociale seguente. I minori di anni 18 anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie. I soci prendono parte alle attività dell’Associazione e pagano la quota annuale fissata.

ART. 5

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

–   eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

–   essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

–   frequentare i locali dell’associazione;

–   partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

–   concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

–   essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

–   prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l’obbligo di:

–   rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

–   svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

–   versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione, nonché in caso di mancato pagamento della quota sociale entro il 30 settembre di ciascun anno, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, e nei seguenti altri casi:

– attua comportamenti irriguardosi verso altri soci;

– utilizza il logo o il materiale e/o le informazioni dell’associazione per propri fini commerciali;

– non rispetta il regolamento per le escursioni;

può essere escluso dall’associazione mediante provvedimento del Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di esclusione non potrà essere adottato se non dopo la preventiva contestazione dell’addebito all’associato e dopo avere atteso per quindici giorni le sue controdeduzioni. Il Provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato per iscritto all’associato.

L’associato escluso potrà proporre opposizione al provvedimento di esclusione, entro 60 giorni dalla sua comunicazione, chiedendo che sull’istanza si pronunci l’Assemblea. Sull’opposizione deciderà in forma definitiva e non impugnabile, se non attraverso i rimedi previsti dalla legislazione vigente, l’Assemblea, con voto segreto, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L’associato può sempre recedere dall’associazione, la dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7

(Organi)

Sono organi dell’associazione:

–        l’Assemblea;

–        Il l’Organo di amministrazione (o consiglio Consiglio direttivo);

–        il Presidente;

–        l’Organo di controllo, se nominato;

Le cariche degli organi dell’associazione, con l’esclusione dell’eventuale organo di controllo, sono elettive e gratuite

ART. 8

(Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato ha un voto. Il voto può essere espresso anche per via elettronica verificando l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell’Assemblea, a cura del Presidente, avviene mediante comunicazione scritta, che può essere inviata anche per via telematica, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 120 giorni dalla sua chiusura.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati dell’anno precedente, entro 30 giorni, o sia accertata la decadenza della metà più uno del membri del Consiglio direttivo, entro 60 giorni.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

–   Stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo  validi fino a successiva modifica;

–   nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

–   approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale da redigere  qualora ne derivi l’obbligo ai sensi dell’art. 14 del Codice del terzo settore;

–   delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

–   delibera sul rigetto delle domande di ammissione e sulla esclusione degli associati, con voto segreto;

–   delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

–   approva l’eventuale gli eventuali regolamenti interni dei lavori assembleari dell’associazione;

–   delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

–   delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’assemblea straordinaria non può trattare altri argomenti all’infuori di quelli per i quali è stata convocata.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà, in proprio o per delega, degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall’assemblea straordinaria su proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo ovvero su richiesta di almeno la metà dei soci dell’anno precedente, con una maggioranza di due terzi dei presenti. L’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre una delibera dell’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

L’assemblea prima di iniziare, deve nominare un proprio Presidente, diverso da quello dell’associazione e il Segretario, che può essere anche il Segretario dell’associazione.

Il Presidente dell’Assemblea ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l’ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.

Le riunioni dell’assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte nel libro verbali dell’Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall’assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite inserto sulla rivista dell’associazione oppure tramite i propri canali telematici

ART. 9

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

I componenti del Consiglio direttivo, nella riunione immediatamente successiva alla loro elezione, eleggono nel loro ambito il Presidente e il Vice-presidente ed affidano ulteriori incarichi ritenuti necessari.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di Legge;

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

– la programmazione e la gestione delle attività sociali annuali, tra cui manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta dell’associazione;

– la definizione dell’importo delle quote di adesione per l’anno sociale seguente;

– l’attuazione, in autonomia o in collaborazione/convenzione con enti pubblici o altre associazioni, di studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture;

– la gestione della redazione e pubblicazione della rivista dell’associazione o altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell’associazione;

– l’amministrazione del sito WEB dell’associazione e delle comunicazioni;

– la redazione di regolamenti per la disciplina dell’attività dell’associazione i quali dovranno essere sottoposti all’assemblea per l’approvazione

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 15, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per più mandati. In caso di recesso anticipato di uno o più componenti, questi saranno sostituiti dai soci che, nell’ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite comunicazione scritta o telematica almeno 5 giorni prima, fissando l’ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce in forma straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando venga fatta esplicita richiesta da un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

(Organo di controllo)

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio  al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio deve restare depositato in copia presso la sede dell’associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato a disposizione degli associati che possono prenderne visione. Il bilancio di esercizio deve essere formulato secondo le previsioni dell’art. 13 del Codice del terzo settore.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

–   libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

–   registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

–   libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

–   libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

–   il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Presidente.

ART.17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Le attività di volontariato devono essere svolte sulla base degli incarichi ricevuti o agli impegni preventivamente concordati nel rispetto di apposite delibere del Consiglio direttivo e dei regolamenti interni dell’associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

(Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. L’assunzione di lavoratori dipendenti sarà deliberata dall’Assemblea su proposta motivata del Consiglio direttivo.

Le prestazioni di lavoro professionali retribuite, anche se fornite dagli associati, devono essere affidate su delibera del Consiglio direttivo.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

La scelta dell’ente del Terzo settore a cui devolvere il patrimonio residuo sarà fatta dall’Assemblea su proposta motivata del Consiglio direttivo.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche, in quanto compatibile, e dal Codice civile.

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Testo approvato nell’Assemblea straordinaria dell’Associzione “FIAB Amici della Bicicletta di Siena – Franco Bacconi” del 2 marzo 2019 e registrato all’Agenzia delle Entrate di Siena il 19 marzo 2019.